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Elenco Enti Autorizzati - Ucraina 

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Normative e procedure

Il Paese non ha ratificato la Convenzione de l'Aja n.33 del 29/05/93.

Normativa vigente
• Legge sull’adozione, come modificata con legge n. 257 del 2008;
• Codice della Famiglia come modificato con legge 1390 del 2009 (capitolo XVIII);
• Codice Civile, come modificato con legge 1390 del 2009;
• Legge n. 2402-III sulla protezione dell'infanzia del 26 aprile 2001;
• Legge sulla Cittadinanza; 
• Decreto n. 27 relativo alla procedura per il deposito dei documenti da parte di cittadini ucraini che risiedono fuori dal territorio nazionale e da parte di cittadini stranieri che desiderano adottare un bambino ucraino, del 13 gennaio 2009; 
• Decreto n. 959/634  recante norme sulla affidamento da parte di istituzioni sanitarie e scolastiche di minori adottati da cittadini ucraini o stranieri, del 22 dicembre 2004; 
• Risoluzione n. 905 dell’8 ottobre 2008 che sostituisce la Risoluzione n. 1377 relativa all’ approvazione della procedure per la registrazione dei minori adottabili, delle persone che desiderano adottare e per il controllo del rispetto dei diritti dei minori adottati;
• Regolamento n. 313 riguardante modalità e condizioni per il deposito dei documenti da parte di cittadini stranieri che desiderano adottare un bambino ucraino, del 5 febbraio 2007.

Requisiti previsti dalla normativa locale per gli adottanti 
• L’adozione internazionale è consentita solo alle persone sposate e in possesso della piena capacità giuridica;
• la differenza di età fra aspiranti genitori adottivi e minore adottato deve essere maggiore di 15 anni e non superare i 45 anni; 
• gli aspiranti genitori adottivi non devono essere stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.

Requisiti relativi all’adottando
• Possono essere adottati solo i bambini iscritti nei registri dell’Autorità competente da almeno 12 mesi, termine previsto per consentire, in via prioritaria, l’adozione da parte di persone residenti in Ucraina; 
• l'adozione internazionale potrà riguardare solo bambini di età superiore ai cinque anni tranne nei seguenti casi: 
  a) bambini con malattie rientranti in uno specifico elenco predisposto dal Ministero della salute;
  b) gruppi di fratelli, uno dei quali almeno di età superiore ai cinque anni; 
  c) adozione di fratelli biologici di bambini già adottati dagli istanti;
• è necessario il consenso all’adozione da parte dei minori di 10 anni;
• l’adozione può essere pronunciata anche senza l'accordo dei genitori quando questi, non occupandosi più del minore da un periodo superiore ai 6 mesi, siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, siano stati dichiarati irresponsabili o siano ignoti; 

 La procedura
Il dossier della coppia viene inviato al Dipartimento per le adozioni internazionali che provvede al controllo e alla registrazione della documentazione dei candidati all'adozione.
Il Dipartimento convocherà gli adottanti per un incontro dove verranno presentate una o più proposte di abbinamento. All'accettazione della proposta verrà emesso un permesso per potersi recare presso l'orfanotrofio che ospita il minore.
A seguito della conoscenza e della frequentazione del minore verrà depositata la richiesta  per l'udienza presso il tribunale competente del luogo di residenza del bambino, durante l'udienza  è prevista obbligatoriamente la presenza degli aspiranti genitori. 
La sentenza di adozione diverrà efficace dopo 10 giorni dalla sua emissione.
Una copia della sentenza verrà trasmessa all'ufficio di stato civile locale per poter registrare l'adozione ed emettere il nuovo atto di nascita. Successivamente sarà possibile richiedere l'emissione del passaporto del minore presso il Ministero degli Interni

Forma della decisione: giudiziaria

Effetti della decisione:
interruzione dei legami precedenti l'adozione
creazione di un nuovo legame di filiazione
revocabilità (per gravi motivi) 

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