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Adottare nella legislazione italiana

Nell’ordinamento giuridico italiano sono previste quattro forme di adozione:

  • Adozione legittimante

  • Adozione Internazionale

  • Adozione in casi particolari

  • Adozione di persone maggiori d’età

 

Mentre il caso dei maggiorenni è normato dal Codice Civile (artt. 291 e ss.), le prime tre casistiche trovano disciplina nella Legge 184/83 (modificata dalla L. 149/2001) la quale sancisce i principi fondamentali dell'istituto dell'adozione in Italia.

 

Il cardine dell'intero impianto normativo trova espressione nell'art. 1, comma 1 della suddetta L. 184/83:

Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia

 

La famiglia è dunque riconosciuta quale luogo privilegiato per la crescita e l'armonioso sviluppo psicofisico del minore.

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Individuando tuttavia il principio fondamentale nel diritto del bambino a vivere, essere educato e ricevere le cure necessarie viene disciplinato, nell'impossibilità che ciò avvenga nell'ambito della famiglia d'origine, il diritto dello stesso ad essere inserito in un contesto idoneo a garantirgli la necessaria assistenza morale e materiale. Ciò si attua per mezzo dell'istituto dell'adozione tramite il quale il minore viene dunque inserito in una famiglia diversa rispetto a quella d'origine laddove quest'ultima dia luogo a carenze morali e materiali tali da pregiudicarne la crescita e l'equilibrio psicologico e fisico.

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1. ADOZIONE LEGITTIMANTE

(riguarda i coniugi che siano riconosciuti idonei a educare, istruire e mantenere dei minori)

 

1.1 - I requisiti per l'adozione del minore

Secondo la legge italiana (L.184/83 art.6) sono tre i requisiti fondamentali per presentare la propria disponibilità all'adozione (nazionale ed internazionale) di un minore:

  1. gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e tra gli stessi non deve aver avuto luogo separazione personale, neppure di fatto. Per il computo degli anni, la disciplina prevede un'eccezione facendo valere anche l'eventuale periodo di convivenza more uxorio, fermo restando che la coppia deve essere coniugata al momento della presentazione della disponibilità;

  2. la differenza di età tra gli adottanti e l'adottato non può essere inferiore a 18 e superiore a 45 anni. Tale disposizione può tuttavia essere derogata, consentendo l'adozione anche in caso di superamento del limite massimo d'età in misura comunque non superiore a 10 anni da parte di uno solo dei coniugi, nei casi in cui:

    • in conseguenza della mancata adozione possa derivare un grave danno al minore

    • gli adottanti siano genitori di figli (naturali o adottivi) dei quali almeno uno minore

    • l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato

  3. i coniugi devono essere ritenuti idonei ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare sia sotto il profilo morale che materiale.
     

1.2 - La dichiarazione di adottabilità

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Presupposto per l'adottabilità è la dichiarazione dello "stato di abbandono" del minore.

 

Il Tribunale dei minorenni competente per territorio, previa verifica della sussistenza delle condizioni di pregiudizio al suo equilibrato sviluppo psicofisico, dichiara che il minore, abbandonato e privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori (e dei parenti che sono tenuti a provvedervi), sempre che tale situazione non abbia carattere transitorio o sia dovuta ad impedimenti di forza maggiore, è adottabile.

 

Se il minore è già in affidamento familiare o in una comunità di accoglienza, la dichiarazione può essere pronunciata laddove la famiglia d'origine non mantenga con lo stesso stretti contatti o comunque un valido rapporto.
 

1.3 - L'iter per l'adozione del minore

Il procedimento per l'adozione di un minore si articola in una serie di tappe che hanno inizio con la domanda di adozione, per culminare, espletate tutte le formalità richieste dalla legge, nella dichiarazione di adozione.

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Corsi preliminari in alcune regioni
Il primo passo è costituito dalla domanda ("Dichiarazione di disponibilità all'adozione") che i coniugi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 184/83, possono proporre al Tribunale per i minorenni competente per territorio (in genere quello del luogo dove gli stessi hanno fissato la propria residenza), corredata di tutti i documenti necessari (certificato di nascita; stato di famiglia; dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei coniugi; certificati medici; modello 101 o buste paga; ecc.). (vedi nostra sezione TRIBUNALI)
Ricevuta la domanda (che ha validità di tre anni ed è rinnovabile alla scadenza), il Tribunale dispone la verifica preventiva dei presupposti ed esegue gli accertamenti necessari per dichiarare l'idoneità della coppia all'adozione, affidando ai servizi sociali territoriali il compito di conoscere la coppia, valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliere informazioni personali, sociali, motivazionali ed economiche. Al termine di tale periodo di accertamento (della durata di 120 giorni, prorogabile una sola volta), i servizi devono redigere una relazione conclusiva e inviarla al Tribunale di competenza.
Esaminata la relazione, il Tribunale convoca la coppia per uno o più colloqui e stabilisce l'idoneità all'adozione ovvero dispone ulteriori approfondimenti rinviando nuovamente i coniugi ai servizi sociali. Nel primo caso, dopo la scelta tra le coppie dichiarate idonee di quella più adatta al minore adottabile, il Tribunale dispone, con ordinanza, l'affidamento preadottivo, previo consenso del minore, se lo stesso ha già compiuto 14 anni o ascolto dello stesso se di età superiore ai 12 anni (ovvero anche di età inferiore, qualora il giudice lo ritenga opportuno).
 

1.4 - L'affidamento preadottivo

L'affidamento preadottivo può durare un anno (prorogabile per un altro anno) e può essere revocato se si verificano gravi problemi nella convivenza. In quest'arco di tempo, i servizi sociali territoriali, su richiesta del Tribunale per i minorenni, seguiranno la coppia, vigilando e assistendo l'inserimento del minore in famiglia. Al termine del periodo di affido, spetta ai servizi la stesura di una relazione finale da inviare al Tribunale.
Diverso dall'affidamento preadottivo è, invece, l'istituto dell'affido familiare del minore, previsto dalla L. 184/83, che consiste in un provvedimento temporaneo attraverso il quale un minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta o in una comunità di assistenza, per allontanarlo temporaneamente da una situazione di instabilità o disfunzione familiare. L'affido termina quando viene meno la causa che ha determinato l'allontanamento e il minore torna in famiglia, oppure, nell'impossibilità che ciò avvenga, si procede con la dichiarazione dello stato di abbandono e l'adozione.

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[rischio giuridico in alcuni tribunali (es. Venezia) si assorbe nell'affido preadottivo, in altri (es. Brescia) è a parte]
 

1.5 - La separazione durante l'affidamento preadottivo

Qualora nel corso dell'affidamento preadottivo, interviene separazione tra i coniugi affidatari, la legge, nell'esclusivo interesse del minore, al fine di evitargli il trauma del distacco una volta che lo stesso è già stato inserito in un nucleo familiare, consente che l'adozione venga disposta nei confronti di uno solo dei coniugi o di entrambi, qualora ne facciano richiesta.
Sarà il Tribunale, a seguito della richiesta, essendo venuti meno i presupposti originari, a riconsiderare la situazione, pronunciando l'idoneità o meno dei richiedenti.
 

1.6 - Il decreto di adozione

Al termine del periodo previsto per l'affidamento preadottivo e a seguito di un ulteriore colloquio che i coniugi effettueranno con il giudice, per verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, il Tribunale emette il decreto di adozione.
Gli effetti giuridici del provvedimento sono di due tipi: legittimante (per cui il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottante, di cui assume il cognome); risolutivo (cessano i rapporti giuridici tra il minore e la famiglia d'origine).
 

1.7 - L'irrevocabilità dell'adozione

La sentenza che pronuncia l'adozione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica, davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello, da parte del pubblico ministero, degli adottanti e del tutore del minore.
Decorsi i 30 giorni senza impugnazione, la sentenza diventa definitiva e viene trascritta immediatamente nel registro conservato presso la cancelleria del Tribunale per i minorenni e comunicata all'ufficiale dello stato civile.
Per effetto di tale sentenza, il minore acquisisce lo status di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome.
L'adozione legittimante non può essere revocata, a meno che il minore non versi nuovamente in stato di abbandono. In tal caso, a seguito della dichiarazione verrà estinto il precedente legame adottivo e si instaurerà un nuovo procedimento.
 

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2. L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

L'adozione internazionale dei minori, regolamentata dalla L. 184/83, modificata dalla L. 476/98 (ratifica della Convenzione de L'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materiale di adozione internazionale del 1993), è consentita nelle due ipotesi di:

  • adozione di minore straniero

  • adozione di minori italiani espatriati

 

2.1 - Adozione di un minore straniero
In questo caso la procedura si suddivide in due fasi:

  1. La prima si svolge interamente in Italia secondo uno schema che ricalca sostanzialmente quello per l'adozione legittimante (domanda al Tribunale dei minorenni; indagini per la valutazione dell'idoneità da parte dei servizi sociali; incontri presso il Tribunale) sino all'emanazione del decreto di idoneità, rilasciato dal Tribunale che ha valutato positivamente la richiesta della coppia.

  2. La seconda, invece, vede l'intervento dell'autorità straniera attraverso l'ente autorizzato cui la coppia ha dato mandato per seguire la procedura all'estero (entro un anno dall'emissione del decreto, pena la nullità). L'ente autorizzato, vedi lista) svolgendo la doppia funzione di fornire ausilio alla coppia italiana che intende adottare e di garante del rispetto delle disposizioni dell'autorità estera, segue i coniugi nel percorso da svolgere sino al rientro in Italia e all'esito positivo dell'adozione (invio documentazione; abbinamento tra la coppia e il minore con il coordinamento tra le autorità italiane ed estere; incontro tra gli adottanti e il minore; autorizzazioni per l'uscita del minore dal paese e per l'ingresso in Italia ed anche, eventualmente, adempimenti burocratici postadottivi richiesti dal paese di origine del minore). Terminato l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni competente provvederà alla trascrizione dell'adozione, che produrrà i suoi effetti determinando anche, per il minore, l'acquisto della cittadinanza italiana.

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2.2 - Adozione di minori italiani all'estero
Con riferimento, invece, all'adozione dei minori italiani all'estero che si verifica nel caso di genitori, stranieri o italiani, residenti all'estero, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, vigono le disposizioni della convenzione Aja, nei paesi che l'hanno ratificata, ovvero la legge italiana (n. 184/83). Gli aspiranti genitori devono inoltrare domanda al console italiano competente per territorio che ha il compito di vigilare sull'affidamento preadottivo. Il tribunale per i Minorenni cui spetta pronunziare il decreto di adozione è quello del luogo italiano in cui risiede il minore; in mancanza è competente il Tribunale di Roma.

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3. L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

(si può avere anche se non sussistono tutti i presupposti per l’ordinaria adozione dei minori)

La l. 184/83 consente l'adozione di minori anche nei seguenti casi:

  • da parte di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

  • dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

  • quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dalla l. n. 104/1992 (art. 3, comma 1) e sia orfano di padre e di madre;

  • quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Nei suddetti "casi particolari", l'adozione è consentita anche a un soggetto non coniugato ma, laddove l'adottante sia persona coniugata, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
Tale tipo di adozione può essere revocata, su richiesta: del pubblico ministero; dell'adottato per indegnità dell'adottante (quando lo stesso abbia attentato alla sua vita ovvero si sia reso colpevole di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni); dell'adottante (ovvero dei suoi discendenti in caso di decesso dello stesso in conseguenza dell'attentato) per indegnità dell'adottato, quando quest'ultimo si sia reso colpevole dei medesimi atti sopraindicati nei confronti dell'adottante, del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti.
 

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4. L'ADOZIONE DEL MAGGIORENNE

Avendo perso la sua originaria funzione di creare un rapporto di parentela, garantendo la continuazione della famiglia e la trasmissibilità del patrimonio tra l'adottato e l'adottante privo di discendenza naturale o legittima (a seguito della sentenza n. 431/1988 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 291 c.c. sul punto), l'adozione di maggiorenni risponde oggi più a finalità di solidarietà sociale (come nel caso dell'assistenza agli anziani privi di famiglia).
Condizioni e presupposti per l'adozione di un maggiore di età, secondo gli artt. 291 e s.s. del codice civile, sono una differenza di età tra l'adottante e l'adottato di almeno 18 anni, il consenso del coniuge e dei figli legittimi o naturali maggiorenni dell'adottante.
L'adozione è consentita nei confronti di chiunque ed anche contemporaneamente di più persone e produce i suoi effetti dalla data del decreto del Tribunale che la pronunzia, potendo altresì essere revocata per indegnità dell'adottante o dell'adottato.
 

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L'"adozione" a distanza (Sostegno a distanza)

L'adozione a distanza è un atto di solidarietà che si concretizza in un contributo economico periodico attraverso il quale le associazioni umanitarie provvedono all'assistenza sanitaria e scolastica, allo sviluppo economico di una persona o di un gruppo.
Come è evidente, non si tratta di una vera e propria adozione bensì di un "sostegno a distanza" che non modifica lo status giuridico del minore né consente a colui che sottoscrive il contributo di poter vantare alcun diritto sullo stesso.

 

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