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Cari aspiranti genitori,

abbiamo intotolato questa sezione "Adottare: Istruzioni per l'uso".

Ci spiace dirvi che non esiste un vero e proprio manuale, non ci sono della istruzioni particolari.

Nè ora, nè quando genitori lo diventerete (aihimè).

Avendo ogni regione infatti piena autonomia succede che  il percorso che abbiamo fatto io e Giovanna (a Venezia) non sarà uguale a quello che hanno fatto i nostri amici di Bologna e Napoli.

Tuttavia in questo spazio vi diciamo un po di cose così che possiate capire le "alternative" e le possibilità dell'adozione, anche  nei termini di legge.

Non prenderte paura!

Le informazioni generali per chi deve adottare le riassumiamo per punti e poi, se avete voglia, leggetevi (e stampatevi) le normative  di legge.

 

La domanda numero 1 che mi sono posta quando ho deciso di adottare (non essendo sposata) era:

 

- E' OBBLIGO ESSERE SPOSATI PER INTRAPRENDERE QUESTO PERCORSO?

 

Sì, è obbligartorio essere sposati. Non solo, lo si deve essere da 3 anni.

In alternativa bisogna dimostrare di essere conviventi sotto lo stesso tetto da altrettanto tempo. Il periodo di convivenza e quello del matrimonio sono accumulabili tra loro.

Ad esempio: se convivo da 3 anni e sono sposato da 2 posso stare serena: raggiungo i 3 anni richiesti dalla legge.

Il periodo di convivenza va certificato con un certificato di residenza storico. Se per il periodo di convivenza non si era portata la residenza comune andranno chiamati dei TESTIMONI che dovranno dichiarare al Tribunale presso cui si farà la richiesta di adozione che la coppia vive stabilmente presso il domicilio da tot anni. I testimoni saranno chiamati ad udienza per questo.

 

- ABBIAMO DECISO DI ADOTTARE. DOVE VADO? A CHI MI RIVOLGO?

 

Dopo che avrete preso questa decisione la prima cosa da fare è chiamare la vostra ASL: gli operatori vi indirizzeranno ai servizi sociali dedicati. 

Io avevo anche guardato sul sito della mia ASL cercando "adozione" così ho trovato subito i numeri e i riferimenti.

In Veneto esiste un programma particolare  per cui la Regione ha istituito delle Equipe Adozioni : esse lavorano all'interno del Consultorio Familiare della ASL di riferimento.

Chiamate e fissate un collloquio cosi che le persone incaricate vi spieghino come fare da qui in poi.

Dovrete, in ogni caso, presentare al Vostro Tribunale di riferimento la domanda di "disponibilità  all'adozione". 

Se guardate nella nostra sezione "Adozione Nazionale" trovate, regione per regione, i vari Tribunali presenti nel territorio. Ricordiamo che ogni Tribunale dei Minori ha le proprie peculiarità e, a seconda del Tribunale, dovrete presentare i documenit richiesti.

Nella sezione Adozione Nazionale vi abbiamo già trovato sia la lista di tutti i documenti sia i link di riferimento divisi per Tribunale cosicchè possiate, volendo, chiamare e accertarvi che quanto riportato nel sito ufficiale sia ancora valido (sai mai che cambino idea ..) .

 

Una volta inoltrata la domanda al Tribunale inizia la giostra: sarete chiamati dai Carabinieri che certificheranno il vostro domicilio, il fatto che siate sposati, etc... a noi hanno chiesto anche il 730 e notizie dei nostri genitori. Ma, anche qua...dipende da chi vi capita (in generale non è nulla di trascendentale).

 

- MA QUALI SONO GLI STEP PER ADOTTARE UNA VOLTA SENTITO LE ASL?

 

 

Come dicevamo prima dipende da regione a regione.

In ogni caso farete SEMPRE un percorso con gli assistenti sociali e con gli psicologi: questo significa che fisserete insieme un calendario in cui stabilirete le date in cui farete dei colloqui: di coppia e singoli.

Verranno anche a casa vostra per vedere la casa e il quartiere.

Scopo di questi incontri (per noi sono durati circa 1 mese e mezzo) è, per gli assitenti, il dovervi conoscere così da poter stilare una relazione dettagliata di voi; la relazione sarà inviata dai servizi al Tribunale dei Minori.

Sarà il vostro biglietto da visita per i giudici che vi dovranno giudicare idonei o meno all'adozione.

Questo momento è molto delicato e come lo affronterete dipenderà anche molto dalle professionalità con cui vi interfaccerete.

La nostra esperienza è stata piu' che positiva: la nostra equipe è formata da persone altamente qualificate e preparate.

Questo non significa che sia stato semplice: il compito delle dottoresse è stato comunque quello di metterci alla prova, di farci domande che ci hanno instillato dei dubbi.  Alla fine è andato tutto bene. Il segreto è stato essere noi stessi. 

Non abbiate timore! 

Ricordatevi che dal momento che avrete inoltrato la domanda al TdM le assistenti hanno, per legge, 4 mesi di tempo per consegnare al Tribunale la relazione!

 

- ABBIAMO FINITO I COLLOQUI E LE ASSITENTI HANNO INOLTRATO LA RELAZIONE AL TDM , E ORA?

 

 

E ora aspettate! Aspetate che il Tribunale vi chiami (a noi è arrivata una raccomandata) per fissasre un'udienza con il giudice Onorario.

Non c'è un tempo massimo o minimo per questo step. Noi abbiamo atteso circa 3 mesi. Una volta che sarete chiamati farete un piccolo colloquio con un Giudice Onorario che farà un piccolo riassunto della vostra relazione di cui vi chiederà conferma.

In questo frangente dovrete anche esprimervi su una cosa moooolto importate che influirà molto sul percorso della Nazionale: la vostra apertura o meno al rischio giuridico.

Pensateci tanto, riflettete davvero su questo tema perchè in Italia per fortuna o per sfortuna il rischio giuridico esiste e tutti i  minori che vengono dichiarati adottabili hanno un rischio giuridio (anche i neonati abbandonati!). Per cui capite bene qualo sono le vostre risorse interiori e scegliete.

Questa scelta è one kill, one shot. Sarà questa per sempre.

Il giudice vi saluterà e attenderete che, a distanza di pochi mesi (oer noi 2) è arrivata  a casa l'agognato docuemnto che attestava la nostra idoneità a poter adottare (con l'idoneità è arrivata anche copia della relazione dei servizi sociali).

 

- ABBIAMO L'IDONEITA'!!!!

 

I futuri aspiranti genitori che hanno ricevuto l'idoneità si guarderanno e diranno: cosa ho vinto??

Cari...avete vinto la possibilità di passare al prossimo step. Lo step 1 è :capire se volete aprirvi solo all'adozione nazionale o ANCHE a quella internazionale.

Ricordatevi che potete portare avanti entrambi i percorsi!

Lo step 2 si divide in due parti:

A) se avete deciso di fare la Nazionale capite se volete presentare la vostra disponibilità solo presso il vostro tribunale di rifermento (in questo caso non dovete fare nulla di piu' di ciò che già avete fin qui fatto) o se volete presentare la vostra disponibilità in altri tribunali d'Italia. NON ci sono limiti! Potete presentare la domanda in quanti Tribunali volete!

B) Se decidete di aprirvi all'Internazionale avete vinto una bella cosa....la scelta dell'ENTE che vi porterà in qualche parte del mondo e che vi farà conoscere vostro figlio.

Qui si apre un mondo perchè la scelta dell'Ente è davvero soggettiva. Non esiste una regola. Il mio consiglio è, in ogni caso, di vederne un po (noi ne abbiamo visitati 5) e poi tirare le somme.

Gli enti fanno spesso corsi di presentazione: sono corsi che durano da mezza giornata a 2 giorni interi in cui le Associazioni si presentano, presentano i loro operato, la struttura, vi danno le indicazioni sui paesi per cui sono accreditati.

E' una scelta delicata per cui prendetevi tutto il tempo necesario. Un annno deve bastarvi pero'! Questo infatti è il limite massimo per legge.

Avete 1 ANNO di tempo per dare mandato ad un ente. Dopo di che dovrete rifare tutto daccapo. Occhio!

 

 

Credo sia tutto per chè da qui in poi inizia l'attesa e sarà già tutto scritto.

In bocca al lupo !!!

 

 

 

 

L'ADOZIONE NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

 

Di seguito abbiamo raccolto un po' di notizie che riguardano la normativa Italiana rigurado all'adozione: scoprirete tante cose.

Buona lettura!!!

 

Nell’ordinamento giuridico italiano sono previste diverse forme di adozione (legittimante, internazionale, l'adozione in casi particolari e l’adozione di persone maggiori d’età).

 

Le prime tre sono disciplinate dalla legge cardine sull'istituto dell'adozione in Italia, la l. n. 184/1983, che, all’art. 1, 1° comma recita "Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia". La stessa, modificata ed innovata dalla l. n. 149/2001 consacra la famiglia come luogo privilegiato per la crescita e lo sviluppo psicofisico armonioso del minore e disciplina, nell'impossibilità che ciò avvenga all'interno della famiglia d'origine, il diritto dello stesso ad essere inserito in un contesto idoneo al suo sviluppo e alla realizzazione del suo preminente interesse a ricevere assistenza morale e materiale, attraverso l'istituto dell'adozione.

Il principio cui è informata la disciplina, pertanto, è il diritto del bambino a vivere, essere educato e ricevere le cure necessarie, in una famiglia diversa rispetto a quella d'origine, laddove quest'ultima dia luogo a carenze morali e materiali tali da pregiudicarne la crescita e l'equilibrio psicologico e fisico.
 

L’adozione di persone maggiori d’età, invece, trova disciplina nel codice civile (artt. 291 e ss.).


ADOZIONE LEGITTIMANTE (riguarda i coniugi che siano riconosciuti idonei a educare, istruire e mantenere dei minori)

I requisiti per l'adozione del minore -

 

Per la legge italiana (art. 6 della l. 184/83) sono tre i requisiti fondamentali da possedere per poter richiedere l'adozione (nazionale e internazionale) di un minore:


- gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e tra gli stessi non deve aver avuto luogo separazione personale, neppure di fatto. Per il computo degli anni, la disciplina prevede un'eccezione, facendo valere anche l'eventuale periodo di convivenza more uxorio, fermo restando che la coppia deve essere coniugata al momento della presentazione della domanda;
- la differenza di età tra gli adottanti e l'adottato non può essere inferiore a 18 e superiore ai 45 anni. Tuttavia, se dalla mancata adozione derivi un danno grave al minore, tale disposizione può essere derogata, consentendo l'adozione anche in caso di superamento del limite massimo d'età (in misura comunque non superiore a 10 anni) da parte di uno solo dei coniugi; quando gli adottanti siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno minore ovvero, ancora, quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato;
- i coniugi devono essere ritenuti idonei ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare sotto il profilo morale e materiale.

 

La dichiarazione di adottabilità

Presupposto per l'adottabilità è la dichiarazione dello "stato di abbandono" in cui il minore si trova. Il Tribunale dei minorenni competente per territorio, previa verifica della sussistenza delle condizioni di pregiudizio al suo equilibrato sviluppo psicofisico, dichiara che il minore, abbandonato e privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori (e dei parenti che sono tenuti a provvedervi), sempre che tale situazione non abbia carattere transitorio o sia dovuta ad impedimenti di forza maggiore, è adottabile. Se il minore è già in affidamento familiare o in una comunità di accoglienza, la dichiarazione può essere pronunciata laddove la famiglia d'origine non mantenga con lo stesso stretti contatti o comunque un valido rapporto.
 

L'iter per l'adozione del minore

Il procedimento per l'adozione di un minore si articola in una serie di tappe che hanno inizio con la domanda di adozione, per culminare, espletate tutte le formalità richieste dalla legge, nella dichiarazione di adozione.
Il primo passo è costituito dalla domanda ("Dichiarazione di disponibilità all'adozione") che i coniugi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 184/83, possono proporre al Tribunale per i minorenni competente per territorio (in genere quello del luogo dove gli stessi hanno fissato la propria residenza), corredata di tutti i documenti necessari (certificato di nascita; stato di famiglia; dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei coniugi; certificati medici; modello 101 o buste paga; ecc.). (vedi nostra sezione TRIBUNALI)
Ricevuta la domanda (che ha validità di tre anni ed è rinnovabile alla scadenza), il Tribunale dispone la verifica preventiva dei presupposti ed esegue gli accertamenti necessari per dichiarare l'idoneità della coppia all'adozione, affidando ai servizi sociali territoriali il compito di conoscere la coppia, valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliere informazioni personali, sociali, motivazionali ed economiche. Al termine di tale periodo di accertamento (della durata di 120 giorni, prorogabile una sola volta), i servizi devono redigere una relazione conclusiva e inviarla al Tribunale di competenza.
Esaminata la relazione, il Tribunale convoca la coppia per uno o più colloqui e stabilisce l'idoneità all'adozione ovvero dispone ulteriori approfondimenti rinviando nuovamente i coniugi ai servizi sociali. Nel primo caso, dopo la scelta tra le coppie dichiarate idonee di quella più adatta al minore adottabile, il Tribunale dispone, con ordinanza, l'affidamento preadottivo, previo consenso del minore, se lo stesso ha già compiuto 14 anni o ascolto dello stesso se di età superiore ai 12 anni (ovvero anche di età inferiore, qualora il giudice lo ritenga opportuno).

 

L'affidamento preadottivo

L'affidamento preadottivo può durare un anno (prorogabile per un altro anno) e può essere revocato se si verificano gravi problemi nella convivenza. In quest'arco di tempo, i servizi sociali territoriali, su richiesta del Tribunale per i minorenni, seguiranno la coppia, vigilando e assistendo l'inserimento del minore in famiglia. Al termine del periodo di affido, spetta ai servizi la stesura di una relazione finale da inviare al Tribunale.
Diverso dall'affidamento preadottivo è, invece, l'istituto dell'affido familiare del minore, previsto dalla l. n. 184/83, che consiste in un provvedimento temporaneo attraverso il quale un minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta o in una comunità di assistenza, per allontanarlo temporaneamente da una situazione di instabilità o disfunzione familiare. L'affido termina quando viene meno la causa che ha determinato l'allontanamento e il minore torna in famiglia, oppure, nell'impossibilità che ciò avvenga, si procede con la dichiarazione dello stato di abbandono e l'adozione.

 

La separazione durante l'affidamento preadottivo

Qualora nel corso dell'affidamento preadottivo, interviene separazione tra i coniugi affidatari, la legge, nell'esclusivo interesse del minore, al fine di evitargli il trauma del distacco una volta che lo stesso è già stato inserito in un nucleo familiare, consente che l'adozione venga disposta nei confronti di uno solo dei coniugi o di entrambi, qualora ne facciano richiesta.
Sarà il Tribunale, a seguito della richiesta, essendo venuti meno i presupposti originari, a riconsiderare la situazione, pronunciando l'idoneità o meno dei richiedenti.

 

Il decreto di adozione

Al termine del periodo previsto per l'affidamento preadottivo e a seguito di un ulteriore colloquio che i coniugi effettueranno con il giudice, per verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, il Tribunale emette il decreto di adozione.
Gli effetti giuridici del provvedimento sono di due tipi: legittimante (per cui il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottante, di cui assume il cognome); risolutivo (cessano i rapporti giuridici tra il minore e la famiglia d'origine).

 

L'irrevocabilità dell'adozione

La sentenza che pronuncia l'adozione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica, davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello, da parte del pubblico ministero, degli adottanti e del tutore del minore.
Decorsi i 30 giorni senza impugnazione, la sentenza diventa definitiva e viene trascritta immediatamente nel registro conservato presso la cancelleria del Tribunale per i minorenni e comunicata all'ufficiale dello stato civile.
Per effetto di tale sentenza, il minore acquisisce lo status di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome.
L'adozione legittimante non può essere revocata, a meno che il minore non versi nuovamente in stato di abbandono. In tal caso, a seguito della dichiarazione verrà estinto il precedente legame adottivo e si instaurerà un nuovo procedimento.

 

L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

L'adozione internazionale dei minori, regolamentata dalla legge n. 184/83, modificata dalla legge n. 476/1998 di ratifica della Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materiale di adozione internazionale del 1993, è consentita nelle due ipotesi di: adozione di minore straniero e di minori italiani espatriati.

Nel caso dell'adozione di minore straniero, la procedura si suddivide in due fasi.
La prima si svolge interamente in Italia, secondo uno schema che ricalca sostanzialmente quello per l'adozione legittimante (domanda al Tribunale dei minorenni; indagini per la valutazione dell'idoneità da parte dei servizi sociali; incontri presso il Tribunale) sino all'emanazione del decreto di idoneità, rilasciato dal Tribunale che ha valutato positivamente la richiesta della coppia.
La seconda, invece, vede l'intervento dell'autorità straniera attraverso l'ente autorizzato cui la coppia ha dato mandato per seguire la procedura all'estero (entro un anno dall'emissione del decreto, pena la nullità). L'ente autorizzato, vedi lista) svolgendo la doppia funzione di fornire ausilio alla coppia italiana che intende adottare e di garante del rispetto delle disposizioni dell'autorità estera, segue i coniugi nel percorso da svolgere sino al rientro in Italia e all'esito positivo dell'adozione (invio documentazione; abbinamento tra la coppia e il minore con il coordinamento tra le autorità italiane ed estere; incontro tra gli adottanti e il minore; autorizzazioni per l'uscita del minore dal paese e per l'ingresso in Italia ed anche, eventualmente, adempimenti burocratici postadottivi richiesti dal paese di origine del minore). Terminato l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni competente provvederà alla trascrizione dell'adozione, che produrrà i suoi effetti determinando anche, per il minore, l'acquisto della cittadinanza italiana.

Con riferimento, invece, all'adozione dei minori italiani all'estero che si verifica nel caso di genitori, stranieri o italiani, residenti all'estero, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, vigono le disposizioni della convenzione Aja, nei paesi che l'hanno ratificata, ovvero la legge italiana (n. 184/83). Gli aspiranti genitori devono inoltrare domanda al console italiano competente per territorio che ha il compito di vigilare sull'affidamento preadottivo. Il tribunale per i Minorenni cui spetta pronunziare il decreto di adozione è quello del luogo italiano in cui risiede il minore; in mancanza è competente il Tribunale di Roma.

 

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI (si può avere anche se non sussistono tutti i presupposti per l’ordinaria adozione dei minori)

La l. 184/83 consente l'adozione di minori anche nei seguenti casi:

- da parte di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
- quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dalla l. n. 104/1992 (art. 3, comma 1) e sia orfano di padre e di madre;
- quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Nei suddetti "casi particolari", l'adozione è consentita anche a un soggetto non coniugato, ma laddove l'adottante è persona coniugata l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
Tale tipo di adozione può essere revocata, su richiesta: del pubblico ministero; dell'adottato per indegnità dell'adottante (quando lo stesso abbia attentato alla sua vita ovvero si sia reso colpevole di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni); dell'adottante (ovvero dei suoi discendenti in caso di decesso dello stesso in conseguenza dell'attentato) per indegnità dell'adottato, quando quest'ultimo si sia reso colpevole dei medesimi atti sopraindicati nei confronti dell'adottante, del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti.

 

L'ADOZIONE DEL MAGGIORENNE

Avendo perso la sua originaria funzione, di creare un rapporto di parentela, garantendo la continuazione della famiglia e la trasmissibilità del patrimonio, tra l'adottato e l'adottante privo di discendenza naturale o legittima (a seguito della sentenza n. 431/1988 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 291 c.c. sul punto), l'adozione di maggiorenni risponde oggi più a finalità di solidarietà sociale (come nel caso dell'assistenza agli anziani privi di famiglia).
Condizioni e presupposti per l'adozione di un maggiore di età, secondo gli artt. 291 e s.s. del codice civile, sono una differenza di età tra l'adottante e l'adottato di almeno 18 anni, il consenso del coniuge e dei figli legittimi o naturali maggiorenni dell'adottante.
L'adozione è consentita nei confronti di chiunque ed anche contemporaneamente di più persone e produce i suoi effetti dalla data del decreto del Tribunale che la pronunzia, potendo altresì essere revocata per indegnità dell'adottante o dell'adottato.

 

L'adozione a distanza

L'adozione a distanza è un atto di solidarietà che si concretizza in un contributo economico periodico attraverso il quale le associazioni umanitarie provvedono all'assistenza sanitaria e scolastica, allo sviluppo economico di una persona o di un gruppo.
Come è evidente, non si tratta di una vera e propria adozione ma bensì di un "sostegno a distanza" che non modifica lo status giuridico del minore né consente a colui che sottoscrive il contributo di poter vantare alcun diritto sullo stesso.


 

 

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