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Elenco Enti Autorizzati   Perù

Normative e procedure

Il Paese ha ratificato la Convenzione de l'Aja n.33 del 29/05/93 il 14/11/1995; il 01/11/1996 è entrata in vigore.

Normativa vigente
• Codice del Minore e dell’Adolescente. Legge  n. 27.337 del 2 agosto 2000;
• Legge n. 27.442 che modifica l’articolo 379 del Codice Civile, del 30 marzo 2001;
• Legge n. 26.981 sul procedimento amministrativo d'adozione dei minori  dichiarati in stato d’abbandono, del 28 settembre 1998;
• Legge n. 26.574 sulla cittadinanza del 3 gennaio 1996;
• Codice Civile; 
• Decreto Supremo n. 001-2010; 
• Decreto Supremo n. 007-2009 che modifica il regolamento della legge sul procedimento amministrativo dell’adozione di minori dichiarati in stato di abbandono;
• Decreto Supremo n. 010-2005 recante regolamento della legge del procedimento amministrativo di adozione di minore dichiarati in stato di abbandono.

Requisiti previsti dalla normativa locale per gli adottanti 
• Possono adottare le coppie sposate da almeno 2 anni o che possano dimostrare una convivenza di almeno 2 anni, qualora il matrimonio sia stato contratto più recentemente;
• le coppie che abbiano già 2 figli possono adottare solo bambini di età superiore ai 5 anni o portatori di handicap;
• l’età degli adottanti deve essere compresa tra i 25 e i 55 anni, con una differenza di età di almeno 18 anni con il bambino;
• le coppie di età compresa tra i 25 e i 43 anni possono adottare bambini di età compresa tra 0 e 3 anni; le coppie di età compresa tra i 44 e i 50 anni possono adottare bambini dai 3 ai 6 anni; le coppie dai 51 ai 55 anni possono adottare minori di età superiore ai 6 anni;
• i single di età compresa tra i 30 e i 45 anni possono adottare solo minori con più di 6 anni o portatori di handicap;
• l’adozione non è consentita alle coppie di fatto.

Requisiti relativi all’adottando
• Possono essere adottati i minori dichiarati in stato di abbandono da un giudice specializzato;
• è previsto il consenso all’adozione da parte dell’adottando, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

La procedura
La documentazione della coppia viene inviata all'Autorità Centrale peruviana (SNA). 
La SNA ha il compito di valutare la documentazione della coppia,attraverso una propria equipe psico-sociale. Al termine della valutazione, la SNA rilascia la “declaracion de apta” ossia un’idoneità per mezzo della quale la coppia viene inserita di diritto nell’elenco delle coppie idonee all’adozione di uno o più minori.
La proposta di abbinamento contenente le informazioni sul minore verrà inviata dalla Segreteria Nazionale Adozioni all'ente autorizzato, che raccoglierà il consenso della coppia entro una settimana.
I tempi di permanenza nel Paese sono di circa 40-45 giorni.

 Forma della decisione: amministrativa

 Effetti della decisione: irrevocabile

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