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Domanda di maternità in caso di adozione 

Innanzitutto per poter richiedere il congedo di maternità è necessario attivare il PIN messo a disposizione dall’ INPS (vedi allegato A).

Non essendo immediata la ricezione del PIN è consigliato procedere con la richiesta anticipatamente ed eventualmente rinnovarlo (procedura semplice e veloce) al momento dell’abbinamento. 

 

Per tutto quello che concerne in generale la richiesta del congedo di maternità vi rimandiamo al sito INPS (è facile ed intuitivo).

 

https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5804

 

Da esso evidenziamo le possibili criticità che possono accorrere in una situazione di adozione.

 

Adozione Internazionale

 

Nel caso di adozione internazionale il periodo di congedo di maternità retribuito è di 5 mesi complessivi: di fatto parificato con la “normale” maternità.

 

I 5 mesi possono essere fruiti anche in forma frazionata includendo il periodo di permanenza all’estero, seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia; questi periodi possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità.

 

Il periodi di congedo rimanenti devono però, comunque, essere fruiti entro i 5 mesi dal giorno di ingresso in Italia del minore.

 

Ad esempio, se i viaggi all’estero sono due di due settimane ciascuno si potrà richiedere la fruizione frazionata del congedo, i rimanenti 4 mesi si potranno richiedere dall’entrata in Italia del minore.

 

In alternativa per il periodo di permanenza all’estero è previsto anche un congedo non retribuito, né indennizzato (art. 26, comma 4, T.U. maternità/paternità).

 

Art. 26.

Adozioni e affidamenti

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)

1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

Fermo restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.

 

Adozione Nazionale

 

Nel caso di adozione nazionale le problematiche possono accorre nel caso in cui ci sia rischio giuridico o il minore non sia ancora in possesso di un Codice Fiscale o ancora non abbia la residenza nel vostro domicilio o non faccia parte del vostro nucleo famigliare.

 

Spesso gli operatori INPS non sono preparati in materia bisogna quindi prepararsi con la documentazione quanto più completa possibile e con riferimenti giuridici dettagliati.

 

Rischio Giuridico

 

Nei casi di rischio giuridico i decreti del Tribunale per i Minori usano diciture diverse, una tra tutte “affidamento a scopo di adozione” questo può, in alcuni casi, creare confusione e può portare l’operatore a credere che si tratti un decreto di affido (il quale comporterebbe un concedo di solo 3 mesi anziché 5).

Vi alleghiamo una circolare del Tribunale di Brescia che può essere utile in questi casi. (allegato B)

 

Qualsiasi forma di affidamento concesso ad una coppia inserita nelle liste in attesa di abbinamento a scopo di adozione è assolutamente equiparabile all’affido pre-adottivo.

 

La domanda va comunque presentata come da indicazione del sito INPS.

 

Si evidenzia che, nel caso sia necessario un periodo di affiancamento del minore in una struttura protetta, anche se non in presenza costante, si può considerare data di inserimento in famiglia la data in cui si incontra al minore.

 

Codice Fiscale

 

Può accadere che al momento della richiesta del congedo di maternità non si sia in possesso del codice fiscale del minore.

In questo caso se il minore ne ha uno si può chiederne copia al Tribunale, nel caso non ne avesse uno vi rimando alla nostra sezione approfondimenti Codice Fiscale

 

http://heartfamilyit.wix.com/heartfamilyit#!cf-veneto/u7fu0

 

Residenza e nucleo famigliare

Nella compilazione della richiesta di congedo di maternità si richiede un’autocertificazione. Si possono dunque inserire i dati di cui siamo in possesso integrandoli successivamente.

 

Gli operatori del comune possono, solo con il decreto originale, procedere con il cambio di residenza, procedura che richiede comunque diverso tempo, nel caso di rischio giuridico o affido pre-adottivo si consiglia di far inserire il minore in un nucleo famigliare a parte con medesima residenza questo per una questione privacy fintanto che non avrà ottenuto il cambio definitivo del cognome.

 

Per qualsiasi chiarimento o annotazione o eventuali aggiunte e modifiche all’articolo vi prego di non esitate a contattarci.

 

heartfamilyit@gmail.com

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