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Elenco Enti Autorizzati - Lituania

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I NUMERI

 

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Normative e procedure

Il Paese ha ratificato la Convenzione de l'Aja n.33 del 29/05/93 il 29/04/1998; il 01/08/1998 è entrata in vigore.

Normativa vigente
• Legge n. XI-1196 sulla Cittadinanza, del 2 dicembre 2010;
• Codice civile, Libro III, capitolo XIII;
• Codice di Procedura Civile, capitolo XXIX;
• Regolamento n. 457 del Governo della Repubblica Lituana recante modifiche al Regolamento n. 1422 del 10 settembre 2002 relativo all'approvazione della procedura del registro adozioni nella Repubblica lituana, del 20 maggio 2009; 
• Ordinanza n. A 1-8 del 10 gennaio 2012 del Ministero della Sicurezza Sociale e del Lavoro; 
• Ordinanza n. A 1-593 del Ministro della Sicurezza Sociale e del Lavoro sulla Formazione della Commissione Interistituzionale Adozioni e relativa approvazione del Regolamento attuativo, 24 settembre 2009;
• Ordinanza n. A1-467 del Ministro della Sicurezza Sociale e del Lavoro recante modifiche  all'Ordine n. A1-154 del 18 giugno 2004 relativo all'approvazione delle norme procedurali per la verifica della disponibilità all'adozione degli aspiranti genitori adottivi, del 24 luglio 2009; 
• Ordinanza n. A1-32  del Ministro della Sicurezza Sociale e del Lavoro  relativo alla procedura dell’adozione dei bambini con bisogni speciali, del 1 febbraio 2007;
• Regolamento n. 1422 del 10 settembre 2002 relativo all'Approvazione della Procedura del registro adozioni nella Repubblica lituana;
• Ordinanza n. 404/96 del Ministero della Salute e del Ministro della Sicurezza Sociale e del Lavoro del 25 luglio 2001 relativo alla lista delle malattie impeditive dell’adozione in Lituania. 

Requisiti previsti dalla normativa locale per gli adottanti
• Possono adottare le coppie sposate. I single possono adottare eccezionalmente minori con bisogni speciali;
• è data priorità alle coppie di coniugi che offrono la propria disponibilità ad adottare dei fratelli;
• gli adottanti devono avere più di 18 anni e meno di 50;
• la differenza di età tra adottante e adottando deve essere di almeno 18 anni.

 Requisiti relativi all'adottando
• Possono essere adottati solo bambini di età superiore ai 12 mesi;  
• il bambino può essere ascoltato nella procedura di adozione, a discrezione del giudice; 
• se l'adottando ha più di 15 anni, è richiesto il suo consenso scritto all'adozione; 
• il consenso scritto del padre e della madre è obbligatorio, tranne il caso in cui i genitori  siano decaduti dalla potestà genitoriale, siano sconosciuti o incapaci. La madre nubile di minore età non può prestare il proprio consenso scritto all'adozione del proprio figlio da parte di stranieri. E' ugualmente necessario il consenso scritto dei tutori o dei responsabili degli istituti che hanno in carico il minore;
• non possono essere adottati minori che siano stati affidati, seppur per un breve periodo, a una famiglia d'accoglienza residente in Lituania.  

La procedura
 L'Autorità Centrale lituana iscrive gli aspiranti genitori in una propria lista di attesa per un periodo di almeno 6 mesi. All'individuazione del minore, la comunicazione con la proposta di abbinamento viene inviata per iscritto e la coppia viene invitata in Lituania a conoscere il bambino. Dopo l'accettazione dell'abbinamento, la documentazione viene inoltrata al tribunale di Vilnius al fine di poter fissare la data dell'udienza.
 La sentenza di adozione diviene efficace dopo 40 giorni dalla sua emissione.
 Generalmente i viaggi per concludere la procedura sono 2, il primo  di 1 settimana e il secondo di circa 20 giorni.

Forma della decisione: giudiziaria

Effetti della decisione
• Interruzione dei legami precedenti l'adozione; 
• Instaurazione di un legame di filiazione tra il minore e la sua famiglia adottiva.

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