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Elenco Enti Autorizzati - Etiopia 

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SE AVETE SEGNALAZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI COSI' DA POTER INTEGRARE I DATI. 

 

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Normative e procedure

Il Paese non ha ratificato la Convenzione de l'Aja n.33 del 29/05/93.

Normativa vigente
• Codice della Famiglia n. 213 del 2000 (capitolo 10); 
• Legge sulla cittadinanza del 22 luglio 1930;
• Direttiva del Ministero delle Donne sulle procedure per l’adozione internazionale del 31 maggio 2008.

Requisiti previsti dalla normativa locale per gli adottanti 
• Possono adottare coppie sposate, con o senza figli;
• sono accettati single solo di sesso femminile;
• la differenza di età tra adottante e adottato non deve essere superiore a 40 anni (per la madre).

Requisiti relativi all’adottando
• Sono adottabili i minori di almeno 3 mesi, i cui genitori o rappresentanti legali hanno prestato il proprio consenso all’adozione; 
• il minore di età superiore ai 10 anni deve essere sentito dal giudice;
• se il minore ha più di 15 anni, è necessario il suo consenso all’adozione; 
• generalmente, prima di poter essere adottato, il minore deve aver soggiornato in un orfanotrofio per almeno 3 mesi.


La procedura
 Al ricevimento del dossier degli aspiranti genitori adottivi, il Ministero etiope ne studia il  contenuto e individua il possibile abbinamento con il minore. Viene quindi redatto il  contratto d'adozione che dovrà essere omologato dal Giudice del tribunale federale di prima  istanza di Addis Abeba alla presenza della coppia. La documentazione rilasciata dal  tribunale viene nuovamente inviata al Ministero che convalida l'adozione rilasciando un  documento necessario al rilascio del nuovo certificato di nascita con i dati della famiglia  adottiva e al passaporto del minore.

Forma della decisione
L’adozione ha la forma di un contratto che deve essere omologato dal giudice competente per poter conseguire i propri effetti.

Effetti della decisione
• L’adottato conserva i suoi legami con la propria famiglia di origine; 
• Instaurazione di un legame di filiazione tra il minore e gli adottanti; 
• Irrevocabilità

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