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Assegno di natalità c.d. Bonus bebè

 

  Come sapete nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato. L’assegno è previsto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato. Qualora il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. Si rammenta che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo. Per poter richiedere l’assegno di cui alla presente circolare è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal  D.P.C.M. n. 159/2013. E’ necessario altresì che nel nucleo familiare indicato nella predetta D.S.U. sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo. Si precisa, comunque, che, in base alla vigente normativa dell’ISEE sopra citata, il termine di validità di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un’altra. Ne consegue che, in caso di mancata presentazione di una nuova D.S.U., il beneficio viene sospeso fino alla presentazione della nuova D.S.U.

 

   Per noi genitori di bambini in collocamento provvisorio voglio specificare che da disposizione non è necessaria la coresidenza ma basta la convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (ai sensi dell’art. 4 della legge 184/1983 cit.). In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice). In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

 

   La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

 

•      WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);

•      Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

•      Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

   Riguardo ai provvedimenti giudiziari (quali, ad esempio, ordinanza di affidamento preadottivo, provvedimento giudiziario di affidamento esclusivo o di affidamento temporaneo) si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, è necessario che il richiedente, ove non abbia allegato il provvedimento alla domanda, abbreviando in tal maniera i tempi di definizione del procedimento amministrativo, indichi il Tribunale che lo ha emanato e gli elementi che ne consentano il reperimento (la sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero).

 

   Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè -> Consultazione domande -> Documenti correlati.

 

 

 

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