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Elenco Enti Autorizzati  - Bolivia

I NUMERI

 

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Normative e procedure

Il Paese ha ratificato la Convenzione de l'Aja n.33 del 29/05/93 il 12/03/2002; il 01/07/2002 è entrata in vigore.

 Normativa vigente

  • Decreto supremo n. 28023 regolante i procedimenti amministrativi delle adozioni nazionali ed internazionali, del 4 marzo 2005;

  • Decreto Supremo n. 27443 recante Regolamento del Codice del Bambino, della Bambina e dell'Adolescente, dell'8 aprile 2004;

  • Codice del Bambino, della Bambina e dell'Adolescente (artt. 27-41 e 57-93);

  • Legge sul Registro dello Stato Civile (art. 52).

Requisiti previsti dalla normativa locale per gli adottanti

  • Possono adottare le coppie sposate, la data del matrimonio deve  
    essere antecedente alla data di nascita del minore;

  • possono adottare coppie di età compresa tra i 25 e i 50 anni, che 
    abbiano almeno  15 anni più dell’adottato e che godano di un buon stato di 
    salute psicofisica. 

Requisiti relativi all’adottando

  • Può essere adottato un minore dichiarato adottabile a seguito di una decisione  del  giudice competente;

  • il minore deve essere informato sulle conseguenze che l’adozione comporta.

La procedura
Il dossier della coppia viene inviato, tramite l'ente autorizzato, all'Autorità Centrale boliviana che provve al controllo e alla registrazione della documentazione dei candidati all'adozione.
Successivamente il rappresentante locale dell'ente autorizzato invierà il dossier alla Corte Superiore del distretto con il quale collabora che designerà il tribunale dell'infanzia e dell'adolescenza che prenderà in carico il dossier.  Il giudice designato avrà il compito di individuare il minore e di fissare la prima udienza.
La coppia dovrà essere presente in Bolivia per tutta la procedura di adozione.
Al termine della prima udienza per l'abbinamento, la coppia dovrà confermare la volontà di adottare il minore, il giudice acconsentirà a far visitare il minore per 3 giorni nel luogo di residenza dello stesso.
A seguito dell'esito positivo della prima conoscenza i servizi sociali daranno seguito all'istruttoria per la seconda udienza. Il giudice, dopo aver preso visione della relazione dei servizi sociali, deciderà di affidare il minore alla coppia per un periodo di convivenza di almeno 15 giorni. Al termine del periodo fissato, se l'esito si confermerà positivo, il giudice convocherà la terza udienza.
Al termine della terza udienza ove verrà pronunciata la sentenza di adozione, il giudice ordinerà alla Direzione generale del registro civile di trascrivere i nuovi dati anagrafici del minore.
Tre giorni sono il tempo previsto per un eventuale ricorso, al termine del quale la sentenza diventa esecutiva.
Il tempo di permanenza previsto per l'intera procedura è di circa due mesi.

Forma della decisione: giudiziaria

Effetti della decisione: 
interruzione dei legami precedenti l'adozione
creazione di un nuovo legame di filiazione
irrevocabilità

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