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L'AFFIDO E IL PERCORSO ADOTTIVO:

ANALOGIE  E DIFFERENZE

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Ci preme, oggi più che mai, fare chiarezza sulle sostanziali differenze tra affido e adozione.

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Le informazioni che in questi giorni stanno facendo il giro del web possono spaventare le coppie che si approcciano sia al mondo adottivo sia a quello dell’affido che, per legge, sono due mondi separati.

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Il sistema è studiato per fare in primis il bene di un minore in stato di necessità per cui ciò che accomuna i due percorsi è la necessità di una valutazione della coppia da parte dei servizi sociali preposti che però, solo nel caso di adozione, porta la coppia richiedente ad ottenere un decreto di idoneità.

 

La principale, sostanziale differenza, è invece alla fin fine una soltanto: per il minore l’affido è una situazione TEMPORANEA mentre l’adozione è una situazione DEFINITIVA.

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I protagonisti di questo sistema sono:

  • Il MINORE che si trova in una situazione per cui la famiglia di origine, per le ragioni più varie, non viene ritenuta idonea ad accudire e garantire quanto per il minore E’ UN DIRITTO;

  • I SERVIZI SOCIALI che riconoscono questo stato del minore e lo segnalano alle Autorità;

  • LE AUTORITA’ nella figura del TRIBUNALE PER I MONORENNI che procedono con l’allontanamento TEMPORANEO o DEFINITIVO del minore dalla famiglia di origine;

  • Le COPPIE o FAMIGLIE che danno la loro disponibilità all’AFFIDO o all’ADOZIONE.  

 

Non sono quindi solo i servizi sociali a decidere. Il loro compito è preventivo, ma, comunque guidato da protocolli, com’è giusto che sia. Successivamente devono relazionare alle Autorità che prenderanno le opportune decisioni sulla base degli elementi raccolti e della successiva istruttoria.

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Non è la sola coppia affidataria (perché non si può parlare di genitori adottivi) che può cambiare le regole di un sistema che, seppur con tutti i suoi difetti, lacune e mancanze, ha una struttura ed una legislazione da seguire.

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Non sono nemmeno i genitori adottivi che decidono di “strappare” dei figli dalle braccia di qualcuno ma hanno dimostrato la loro disponibilità e sono stati preparati e ritenuti idonei da un equipe specializzata ad affrontare le problematiche e le situazione che il diventare genitori adottivi comporta.

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COME FUNZIONA L'AFFIDO?

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Le coppie che si rendono disponibili ad accogliere uno o più minori in AFFIDO vengono preparate dai servizi sociali preposti e sanno che esiste un criterio rigido ed intransigente da rispettare. Chi decide di accogliere un minore in affido lo fa di certo per un atto di amore ma è consapevole che tale situazione E’ TEMPORANEA, ed in tal senso il minore deve essere preparato e seguito. Non gli si possono dare false speranze o crescerlo nell’ignoranza della sua situazione e storia.

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Esistono diversi tipi di affido tra cui:

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  • Affido temporaneo

  • Affido sine die (comunque temporaneo ma senza una precisa data di conclusione e generalmente superiore ai 2 anni. Può arrivare fino alla maggiore età del minore e con essa cessa di essere in vigore);

  • Affido a scopo di adozione;

  • Affido preadottivo.

 

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Affido TEMPORANEO

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L’affido temporaneo viene scelto come alternativa dal Tribunale nel caso in cui la famiglia biologica di un minore si trovi temporaneamente in una situazione di disagio psichico od economico tali da non poter garantire al figlio un ambiente familiare idoneo ad una crescita equilibrata e sana. Nell'ambito dei limiti temporali previsti dalla legge, il minore può essere dato in affidamento per tutto il tempo per il quale perdura la causa di impedimento.

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La legge prevede infatti che l’affido temporaneo non possa avere una durata superiore ai due anni e che, solo in casi particolari in cui prevalga sempre e comunque l’interesse del minore, il Giudice possa estendere e prorogare tale durata.

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Durante questo periodo, più o meno lungo, il minore può (e dovrebbe, se la situazione lo permette) continuare ad avere una relazione con la famiglia biologica. Per questa ragione la famiglia affidataria (che ricordiamo può essere una coppia legittima ma anche un single od una copia di fatto) spesso instaura un rapporto con la famiglia biologica garantendo così una continuità degli affetti.

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Affido SINE-DIE

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Nel corso degli anni si è posto il problema di garantire un ottimale ambiente affettivo per il notevole numero di minori allontanati dalle famiglie biologiche e collocati nelle comunità presenti sul territorio e per i quali non fosse ipotizzabile un progetto adottivo. Per dare risposta a tali esigenze i Tribunali per i Minorenni hanno pensato all’affido SINE DIE.

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In queste situazioni si offre al minore una risorsa familiare significativa e potenzialmente duratura, creando una situazione non identificabile propriamente né con l’affidamento temporaneo in senso stretto né con l’adozione, ma appunto come affidamento familiare ”sine die” (cioè senza un termine finale).

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Il minore può così trovare una stabilità perduta pur mantenendo le proprie origini. Negli anni sono state però evidenziate anche le criticità di queste situazioni “border-line” in quanto il minore cresce non sentendosi mai veramente partecipe ne' dell'una ne' dell’altra famiglia.

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Sempre nell'ottica del superiore interesse del minore, anche in questa tipologia di affido le famiglie biologica ed affidataria possono in taluni casi, a differenza di quanto avviene nell'adozione, avere rapporti diretti tra di loro.  

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Raggiunta la maggiore età la famiglia affidataria più chiedere (di comune accordo con il minore) di adottarlo legalmente seguendo un iter diverso da quello seguito per i minori.

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In entrambi i casi sopra citati è doveroso sottolineare che:

  • La famiglia affidataria non è ancora stata ritenuta idonea all’ADOZIONE di uno o più minori e non esiste quindi la possibilità, in questo stadio della pratica, di poter richiedere l’adozione del minore in affido;

  • Nel caso in cui il minore in affido riceva un decreto di adottabilità e quindi tutti i rapporti con la famiglia biologica vengano interrotti, la famiglia affidataria può iniziare il percorso adottivo di rito presentando istanza al Tribunale che, dopo una valutazione dei servizi, emetterà un eventuale decreto di idoneità. Va evidenziato però che la coppia affidataria potrà adottare il minore in affido solo ed esclusivamente se non ha mai avuto rapporti diretti con la famiglia biologica;

  • Nel caso in cui il giudice lo ritenga opportuno, un’alternativa è stata trovata nella forma chiamata ADOZIONE MITE oggetto di un progetto di legge in Parlamento. Si tratta di una forma intermedia tra adozione ordinaria ed affidamento familiare, con la quale si crea uno stabile rapporto con il minore ma non si recidono i suoi rapporti con la famiglia di origine.
    I rapporti con la famiglia biologica in genere sono molto limitati e disciplinati dal Tribunale per i Minorenni. Possono fare domanda di inserimento negli elenchi speciali le famiglie che hanno dato disponibilità all'affidamento familiare e all'eventuale evoluzione dello stesso in adozione mite;

  • Entrambi i percorsi riguardano l’affido familiare, non sono quindi automaticamente legati ad un percorso adottivo come invece avviene per gli ultimi due casi.

 

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Affido A SCOPO DI ADOZIONE

Si parla di affido a scopo di adozione per i minori affidati a coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità all’adozione e che pertanto vengono chiamate ad accogliere un minore che è già stato dichiarato adottabile ma che si trova in una situazione di rischio giuridico ovvero la sentenza di adottabilità sia stata impugnata dalla famiglia biologica o da chi ne fa le veci. L'affido a rischio giuridico viene tuttavia scelto dal Tribunale nei casi in cui la situazione della famiglia biologica appaia compromessa al punto tale da far presumere che non cambieranno i presupposti e dunque le decisioni dell'autorità.

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L'affido a scopo di adozione consente dunque al minore di iniziare a creare un rapporto stabile e duraturo con quelli che saranno, nel caso il rischio giuridico si concluda con la conferma dell'adottabilità, i suoi genitori adottivi.

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Durante questo periodo il minore può, in taluni casi, avere incontri protetti (ovvero sotto la sorveglianza degli operatori) con la famiglia biologica. A questi incontri tuttavia non partecipano i genitori adottivi i quali non POSSONO avere alcun contatto diretto con la famiglia biologica.

 

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Affido PREADOTTIVO

Alla fine del periodo di affido a scopo di adozione, nel caso il rischio giuridico si sia chiuso  con la conferma della situazione di adottabilità del minore, inizia il periodo di affido preadottivo che ha la durata di un anno (eventualmente prorogabile di un ulteriore anno su istanza d'ufficio o su rischiesta degli affidatari ma sempre e comunque nel superiore e motivato interesse del minore). Non vi è un'unico indirizzo in merito per cui taluni Tribunali scomputano il periodo di affido a scopo di adozione dall'anno di affido preadottivo mentre altri Tribunali li considerano separatamente facendo iniziare l'anno di affido preadottivo solamente alla conclusione dell'affido a scopo di adozione.

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In questo periodo il minore, che su istanza del tribunale ha già interrotto tutti i rapporti diretti ed indiretti con la famiglia biologica, viene seguito dai servizi per verificarne e sostenerne l'inserimento nella famiglia adottiva. Al termine di questo periodo, i servizi sociali competenti redigono una relazione ed a quel punto il Tribunale dei Minorenni, sentiti gli adottanti, il minore che abbia compiuto i dodici anni ed il suo tutore legale l’adozione viene resa definitiva ed irrevocabile.

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Detto tutto questo speriamo di aver fatto un po di chiarezza in merito alle principali differenze tra affido familiare ed adozione. Trattandosi di decisioni che influenzeranno la vita di una persona gli errori non dovrebbero mai essere commessi, tanto più che il principale soggetto dell'intera vicenda rimane il bambino. Sappiamo tuttavia che non esiste il mondo perfetto e che spesso le scelte fatte da chi a ciò è preposto non sono comprensibili a chi non ha la visione chiara e completa di ogni singolo caso. Tutto ciò che possiamo fare come genitori affidatari e/o adottivi è gestire al meglio la situazione che noi decidiamo di accettare, sia esse temporanea o definitiva.

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Ciò che è importante è sempre pensare prima al minore ed a ciò che è meglio per lui cercando, per quanto possibile, di garantirgli una continuità degli affetti. Questo però può accadere solo nel momento in cui avviene l’attaccamento e l’affigliazione con la nuova famiglia dove serenità amore fiducia e affetto sono “per sempre”.

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